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Sez. 2, Sentenza n. 49932 del 11/12/2012 Ud. (dep. 28/12/2012) Rv. 254110 - 01

REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - TRUFFA - MOMENTO CONSUMATIVO DEL REATO | Truffa contrattuale - Vendita di prodotti finanziari rischiosi - Condotta.
Stato
decisa il 2012-12-11
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/254110-01

REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - TRUFFA - MOMENTO CONSUMATIVO DEL REATO

Il delitto di truffa, nella forma cosiddetta contrattuale, si consuma non al momento in cui il soggetto passivo, per effetto degli artifici o raggiri, assume l'obbligazione della dazione di un bene economico, ma al momento in cui si realizza il conseguimento del bene da parte dell'agente con la conseguente perdita dello stesso da parte della persona offesa. (Nella specie, é stato ritenuto responsabile del reato di truffa contrattuale il funzionario di banca che, minimizzando i rischi e non rivelando con completezza tutti gli elementi dell'operazione proposta al cliente di vendita di prodotti finanziari atipici, consapevolmente abbia tratto vantaggio per conto dell'istituto di credito, dall'inesperienza e dalla ignoranza in materia del compratore).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 640 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)