Sez. L, Sentenza n. 3450 del 25/05/1981 (Rv. 414046 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - TERMINI PROCESSUALI - COMPUTO - SOSPENSIONE DURANTE IL PERIODO FERIALE - CONTROVERSIE PREVIDENZIALI - INAPPLICABILITA - ESTENSIONE - CONTROVERSIE PROMOSSE DAGLI ENTI PREVIDENZIALI NEI CONFRONTI DEI PRIVATI - INCLUSIONE.*
PROCEDIMENTO CIVILE - TERMINI PROCESSUALI - COMPUTO - SOSPENSIONE DURANTE IL PERIODO FERIALE - CONTROVERSIE PREVIDENZIALI - INAPPLICABILITA - ESTENSIONE - CONTROVERSIE PROMOSSE DAGLI ENTI PREVIDENZIALI NEI CONFRONTI DEI PRIVATI - INCLUSIONE.*
L'inapplicabilita della sospensione dei termini processuali durante il periodo feriale, stabilita per le controversie previdenziali, riguarda non solo le controversie promosse dagli assistiti nei confronti degli enti previdenziali, ma anche quelle promosse da questi ultimi nei confronti dei privati (nella specie, per la realizzazione di crediti per omissione di contributi assicurativi). (V 5693/77, mass n 389209; (Conf 179/74, mass n 367763).*
Riferimenti normativi: Legge 14/07/1965 num. 818 art. 3, Legge 07/10/1969 num. 742 art. 3 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)