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Sez. 2, Sentenza n. 179 del 22/01/1974 (Rv. 367763 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTROVERSIE - PROCEDIMENTO - TERMINI - SOSPENSIONE NEL PERIODO FERIALE - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1974-01-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/367763-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTROVERSIE - PROCEDIMENTO - TERMINI - SOSPENSIONE NEL PERIODO FERIALE - ESCLUSIONE.*

Le controversie in materia di previdenza e di assistenza obbligatoria non sono soggette alla sospensione dei termini processuali in periodo feriale, tanto nell'ipotesi in cui sia il lavoratore a richiedere la prestazione nei confronti dell'ente, quanto in quella in cui sia l'ente ad agire per il recupero dei crediti nei confronti del datore di lavoro. (Conf 3143'72, mass n 360929).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 459, Legge 30/01/1941 num. 12 art. 92, Legge 14/07/1965 num. 818 art. 1, Legge 14/07/1965 num. 818 art. 3

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)