diritto.io

Sez. 3, Sentenza n. 5963 del 04/03/1974 Ud. (dep. 07/09/1974) Rv. 127944 - 01

RESPONSABILE CIVILE NEL GIUDIZIO PENALE - SOCIETA - LEGALE RAPPRESENTANTE - DECESSO NELLE MORE DEL GIUDIZIO DI APPELLO - ONERE DELLA PARTE CIVILE D'INDICARE IL SUCCESSORE AI FINI DELLA CITAZIONE DI CUI ALL'ART 517 COD PROC PEN.*
Stato
decisa il 1974-03-04
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/127944-01

RESPONSABILE CIVILE NEL GIUDIZIO PENALE - SOCIETA - LEGALE RAPPRESENTANTE - DECESSO NELLE MORE DEL GIUDIZIO DI APPELLO - ONERE DELLA PARTE CIVILE D'INDICARE IL SUCCESSORE AI FINI DELLA CITAZIONE DI CUI ALL'ART 517 COD PROC PEN.*

Il rapporto processuale determinato nel processo penale dalla presenza del responsabile civile e, in sostanza, un rapporto civile che S'innesta nel processo penale, seguendo, per quanto compatibili, le regole processuali civili: anche, in particolare, per quanto riguarda la morte o la perdita della capacita della parte costituita. Ne consegue che, nel caso di decesso, nelle more del giudizio di appello, del legale rappresentante di una societa presente come responsabile civile, il difensore della parte civile ha l'Onere di chiedere un differimento e di comunicare il nome del successore, perche il Presidente del collegio possa provvedere per la citazione di cui all'art 517 cod proc pen.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 517 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)