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Sez. 4, Sentenza n. 13080 del 04/07/1989 Ud. (dep. 03/10/1989) Rv. 182186 - 01

PARTE CIVILE - COSTITUZIONE - EFFETTI - IMMANENZA - SOPRAVVENUTA MORTE DELLA PARTE COSTITUITA - ESAURIMENTO DEL RAPPORTO PROCESSUALE - ESCLUSIONE - INTERVENTO DEGLI EREDI - LEGITTIMITÀ - DIRITTO ALLA PRONUNCIA - SUSSISTENZA - FATTISPECIE.*
Stato
decisa il 1989-07-04
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/182186-01

PARTE CIVILE - COSTITUZIONE - EFFETTI - IMMANENZA - SOPRAVVENUTA MORTE DELLA PARTE COSTITUITA - ESAURIMENTO DEL RAPPORTO PROCESSUALE - ESCLUSIONE - INTERVENTO DEGLI EREDI - LEGITTIMITÀ - DIRITTO ALLA PRONUNCIA - SUSSISTENZA - FATTISPECIE.*

La parte civile, una volta ammessa, ha il diritto di stare in giudizio sino a quando non cessa il corso del procedimento penale, e cioè fino a che non sia pronunciata sentenza irrevocabile, anche se non è più possibile la condanna dell'imputato. Ne consegue che la morte di colui il quale tale veste abbia assunto nel processo, sopravvenuta nel corso del procedimento penale, non estingue il rapporto processuale de quo, succedendo nella stessa posizione gli eredi, i quali hanno diritto alla pronuncia del giudice in ordine agli interessi civili azionati dal de cuius. (fattispecie in cui il giudice del gravame aveva omesso qualsiasi decisione in ordine agli interessi civili, assumendo che la morte della parte civile aveva estinto il relativo rapporto processuale, benché gli eredi si fossero costituiti in giudizio e fossero stati ammessi a concludere). (V mass n 166281; (V mass n 127944; (per il responsabile civile); (V mass n 120314).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 92

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)