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Sez. 1, Sentenza n. 9200 del 01/09/1999 (Rv. 529569 - 01)

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - BASE IMPONIBILE - REDDITI PRODOTTI IN FORMA ASSOCIATA | Redditi di partecipazione - Determinazione in base al reddito risultante dalla dichiarazione integrativa presentata dalla società - Ammissibilità - Ostatività del disposto dell'art. 15, quarto comma, del D.L. n. 429/82 - Esclusione.
Stato
decisa il 1999-09-01
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/529569-01

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - BASE IMPONIBILE - REDDITI PRODOTTI IN FORMA ASSOCIATA

In tema di imposte sui redditi, è legittima la rettifica della dichiarazione dei redditi dei soci di una società personale sulla base del reddito della società risultante dalla dichiarazione integrativa presentata ai sensi del D.L. n. 429/82 (convertito in legge n. 516/82), senza che vi osti il disposto dell'art. 15, quarto comma, del citato D.L., secondo cui la dichiarazione della società esplica efficacia nei soli confronti del soggetto dichiarante.

Riferimenti normativi: Decreto Legge 10/07/1982 num. 429 art. 15, Legge 07/08/1982 num. 516 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)