Sez. 5, Sentenza n. 13186 del 04/10/2000 (Rv. 540739 - 01)
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - BASE IMPONIBILE - REDDITI PRODOTTI IN FORMA ASSOCIATA | Quota parte dell'imponibile risultante dall'imposta versata dalla società per la definizione delle liti fiscali - Attribuzione al socio - Ammissibilità - Estensione al socio degli ulteriori effetti del condono - Esclusione.
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - BASE IMPONIBILE - REDDITI PRODOTTI IN FORMA ASSOCIATA
In tema di imposte sui redditi, al socio di una società di persone, che abbia contestato, come variabile dipendente dall'esito della lite tributaria promossa dalla società, il reddito a lui imputato "pro quota" ai sensi dell'art. 5 del d.P.R. n. 597/1973, deve essere attribuita la quota parte dell'imponibile risultante dall'imposta versata dalla società per la definizione delle liti fiscali ai sensi dell'art. 2-quinquies del D.L. 30 settembre 1994 n. 564, convertito con modifiche nella legge 30 novembre 1994, n. 656, senza che si verifichino in capo al socio gli ulteriori effetti del "condono" (estinzione del giudizio, esclusione di penalità), costituendo l'imputazione al socio della quota parte del reddito della società soltanto corretta applicazione del disposto dell'art. 5 sopra menzionato.
Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 597 art. 5 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)