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Sez. 1, Sentenza n. 17041 del 03/08/2007 (Rv. 600231 - 01)

FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - OBBLIGHI - IN GENERE | Revisione delle condizioni di divorzio - Riconoscimento di diritto all'assegno non previsto con la sentenza - Morte del coniuge contro cui è rivolta la domanda durante la pendenza del procedimento - Cessazione della materia del contendere - Esclusione.
Stato
decisa il 2007-08-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/600231-01

FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - OBBLIGHI - IN GENERE

Nell'ambito del giudizio per la revisione delle condizioni di divorzio volto ad accertare la sussistenza del diritto - non riconosciuto in sentenza - alla corresponsione di un assegno a carico dell'ex coniuge, la morte di quest'ultimo avvenuta nelle more del giudizio non determina la cessazione della materia del contendere, poiché il principio dell'intrasmissibilità, dal lato passivo, del relativo obbligo non trova applicazione, una volta proposta la domanda giudiziale, per il periodo successivo all'inizio del procedimento e fino alla data del decesso dell'ex coniuge, periodo nel quale permane l'interesse della parte istante alla definitiva regolamentazione del diritto all'assegno.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 147 CORTE COST., Cod. Civ. art. 148 CORTE COST., Cod. Civ. art. 155 CORTE COST., Legge 01/12/1970 num. 898 art. 5 CORTE COST., Legge 01/12/1970 num. 898 art. 9 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)