Sez. 1, Sentenza n. 8381 del 02/09/1997 (Rv. 507458 - 01)
FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - IN GENERE | Sentenza di divorzio - Suo sopravvento in pendenza del giudizio di separazione - Conseguenze per quest'ultimo - Cessazione della materia del contendere - Condizioni - Giudizio di modifica delle condizioni della separazione in relazione all'assegnazione della casa famigliare - Interesse alla prosecuzione del giudizio - Esclusione.
FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - IN GENERE
La pronuncia di divorzio che intervenga in pendenza del giudizio di separazione (o, come nella specie, in pendenza del giudizio di modifica delle condizioni di separazione) non determina la cessazione della materia del contendere di quest'ultimo solo ove residui un interesse delle parti alla sua prosecuzione, sia in relazione alla definitiva regolamentazione dell'assegno per il periodo successivo all'inizio del procedimento e fino alla sentenza di divorzio, sia in relazione alla pronuncia dell'addebitabilità della separazione (in quanto influente sull'obbligo di somministrazione periodica e sulla determinazione della sua misura e suscettibile di essere valutata sia nel successivo sviluppo del giudizio in caso di sentenza non definitiva ex art. 4 comma nono legge n. 818 del 1970, sia in sede di revisione). Difetta pertanto l'interesse alla prosecuzione del giudizio di modifica delle condizioni di separazione in relazione alla spettanza della cosa famigliare, atteso che l'eventuale pronuncia - ovviamente rivolta al futuro - non sarebbe suscettibile di esecuzione nel nuovo regime di cessazione degli effetti civili del matrimonio, né il relativo accertamento potrebbe esercitare influenza alcuna ai sensi all'art. 6 comma sesto legge n. 898 del 1970 nell'ipotesi di sentenza non definitiva e di prosecuzione del processo anche in ordine alla spettanza della cosa famigliare.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)