Sez. 3, Sentenza n. 28612 del 20/12/2013 (Rv. 629771 - 01)
TRASPORTI - CONTRATTO DI TRASPORTO (DIRITTO CIVILE) - DI COSE - RESPONSABILITÀ DEL VETTORE - IN GENERE | Cause di esonero dalla responsabilità "ex recepto" - Rapina - Caso fortuito o forza maggiore - Configurabilità - Esclusione - Fondamento.
TRASPORTI - CONTRATTO DI TRASPORTO (DIRITTO CIVILE) - DI COSE - RESPONSABILITÀ DEL VETTORE - IN GENERE
L'art. 1693 cod. civ. pone a carico del vettore una presunzione di responsabilità "ex recepto", che può essere vinta solo dalla prova specifica della derivazione del danno da un evento positivamente identificato e del tutto estraneo al vettore stesso, ricollegabile alle ipotesi del caso fortuito e della forza maggiore, le quali non ricorrono nel caso di rapina durante un trasporto di gioielli, che costituisce attività che impone di per sé particolari forme di cautela, dovendosi ritenere prevedibile il prodursi di un simile evento.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1693
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)