diritto.io

Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 8978 del 15/05/2020 (Rv. 657938 - 01)

RESPONSABILITÀ CIVILE - COLPA O DOLO - CASO FORTUITO E FORZA MAGGIORE | Rapina - Configurabilità quale caso fortuito - Condizioni - Fattispecie.
Stato
decisa il 2020-05-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/657938-01

RESPONSABILITÀ CIVILE - COLPA O DOLO - CASO FORTUITO E FORZA MAGGIORE

In tema di responsabilità del prestatore di opera che comporti la presa in consegna di un bene e, quindi, il sorgere della correlata obbligazione di custodia, la rapina non costituisce ipotesi di caso fortuito che esonera il custode da responsabilità, salvo che questi non provi che tale evento era imprevedibile ed inevitabile, nonostante l'avvenuta adozione delle cautele più idonee a garantire la puntuale esecuzione del contratto, in osservanza delle regole delle diligenza qualificata, ai sensi dell'art. 1176, comma 2, c.c. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto che la rapina di un'auto di grande valore, in custodia per il lavaggio, non costituisse un'ipotesi di caso fortuito poiché si era verificata in un luogo di libero accesso, approfittando della presenza delle chiavi nel quadro della vettura dopo le operazioni di pulizia, e in quanto non era stata data la dimostrazione, da parte del gestore dell'impianto, dell'adozione e del rispetto di tutte le regole di cautela qualificata indispensabili).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1780, Cod. Civ. art. 1176 com. 2, Cod. Civ. art. 1693, Cod. Civ. art. 1218, Cod. Civ. art. 1256, Cod. Pen. art. 628 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1177

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)