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Sez. 5, Sentenza n. 8300 del 26/05/2003 (Rv. 563559 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONDONO FISCALE | Ai sensi dell'art. 53 legge n. 413 del 1991 - Calcolo della somma dovuta - Riferimento all'Imposta determinata sul valore accertato dall'Ufficio - Affermazione - Computo dell'imposta sulla base del valore rettificato da accertamento UTE disposto dal giudice nel corso della lite pendente - Possibilità - Esclusione.
Stato
decisa il 2003-05-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/563559-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONDONO FISCALE

In tema di condono, ai sensi dell'art. 53 legge n. 413 del 1991, l'"importo" che il contribuente deve corrispondere per beneficiarne, ex art. 44 della legge n.413, va commisurato alla "maggiore imposta accertata" dall'Ufficio senza che assuma rilevanza, rispetto a quello accertato dall'Ufficio, il valore del bene, successivamente modificato, in base ad una stima UTE richiesta dal giudice nel corso di un giudizio pendente avanti ad una Commissione tributaria.

Riferimenti normativi: Legge 30/12/1991 num. 413 art. 53, Legge 30/12/1991 num. 413 art. 44

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)