Sez. 5, Sentenza n. 10978 del 13/05/2009 (Rv. 608141 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONDONO FISCALE | Definizione agevolata ex art. 53 della legge n. 413 del 1991 - Misura dell'importo da corrispondere - Maggiore imposta accertata dall'ufficio - Necessità - Rilevanza di un diverso imponibile successivamente accertato dall'U.T.E. o nel corso della lite pendente - Esclusione.
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONDONO FISCALE
In tema di condono fiscale, ai sensi dell'art. 53 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, l'importo che il contribuente deve corrispondere per beneficiarne, secondo l'art. 44 della legge medesima, deve essere commisurato alla "maggiore imposta accertata" dall'ufficio, senza che assuma in contrario rilevanza l'ammontare dell'imponibile, come successivamente modificato in base ad una stima dell'U.T.E. o nel corso di un giudizio pendente innanzi ad una commissione tributaria.
Riferimenti normativi: Legge 30/12/1991 num. 413 art. 44, Legge 30/12/1991 num. 413 art. 53
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)