Sez. 2, Sentenza n. 3441 del 08/03/2001 (Rv. 544617 - 01)
PROPRIETÀ - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETÀ - RAPPORTI DI VICINATO - APERTURE (FINESTRE) - LUCI - IN GENERE (NOZIONE, DIFFERENZE DALLE VEDUTE, DISTINZIONI) | Apertura lucifera tra un vano e l'altro del medesimo edificio - Caratteri - Disciplina - "Ius in re aliena" - Configurabilità - Conseguenze - Acquisto per usucapione o destinazione del padre di famiglia - Condizioni.
PROPRIETÀ - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETÀ - RAPPORTI DI VICINATO - APERTURE (FINESTRE) - LUCI - IN GENERE (NOZIONE, DIFFERENZE DALLE VEDUTE, DISTINZIONI)
Esula dall'applicazione della normativa prevista dagli artt. 901 e 904 cod. civ. quell'apertura che si apre in un muro comune tra un vano e l'altro del medesimo edificio con lo scopo di dare ad uno di essi aria e luce attraverso l'altro. Tale apertura non costituisce estrinsecazione del diritto di proprietà, ossia manifestazione di una "facultas" del diritto di dominio, ma ponendo in essere in via effettuale l'invasione della sfera di godimento della proprietà altrui, ha sostanza, struttura e funzione di uno "ius in re aliena" acquistabile, quindi, "ex lege" mediante usucapione o destinazione del padre di famiglia, sempreché l'apertura si concreti in opere visibili e permanenti destinate ad un inequivoco e stabile assoggettamento del vano, sì da rilevare all'esterno l'imposizione di un peso a suo carico per l'utilità dell'altro.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 901, Cod. Civ. art. 904, Cod. Civ. art. 902, Cod. Civ. art. 903, Cod. Civ. art. 900, Cod. Civ. art. 1061
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)