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Sez. 2, Sentenza n. 12125 del 01/12/1997 (Rv. 510581 - 01)

PROPRIETÀ - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETÀ - RAPPORTI DI VICINATO - APERTURE (FINESTRE) - LUCI - IN GENERE (NOZIONE, DIFFERENZE DALLE VEDUTE, DISTINZIONI) | Apertura lucifere all'interno di un edificio condominiale - Caratteri - Disciplina - Conseguenze - Acquisto della relativa servitù per usucapione o per destinazione del padre di famiglia - Configurabilità.
Stato
decisa il 1997-12-01
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/510581-01

PROPRIETÀ - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETÀ - RAPPORTI DI VICINATO - APERTURE (FINESTRE) - LUCI - IN GENERE (NOZIONE, DIFFERENZE DALLE VEDUTE, DISTINZIONI)

Le aperture lucifere che si trovano all'interno di un edificio condominiale o comunque all'interno di un complesso immobiliare integrante una proprietà condominiale, a differenza di quelle che si aprono sul fondo aperto altrui, sono previste di quella connotazione di precarietà e di mera tolleranza che caratterizza le luce contemplate negli art. 901 / 904 cod. civ., con la conseguenza che esse sono sottratte alla disciplina di tali norme e che in ordine ad esse è ipotizzabile, in favore di chi ne beneficia, la possibilità di acquisto della relativa servitù per usucapione o per destinazione del padre di famiglia.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 900, Cod. Civ. art. 901, Cod. Civ. art. 902, Cod. Civ. art. 903, Cod. Civ. art. 904, Cod. Civ. art. 1061

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)