Sez. 2, Sentenza n. 23720 del 11/11/2011 (Rv. 620160 - 01)
SANZIONI AMMINISTRATIVE - IN GENERE | Disciplina ex d.lgs. n. 22 del 1997 - Intermediario nelle operazioni di recupero e smaltimento dell'olio esausto - Registro di carico e scarico - Obbligo di tenuta - Configurabilità - Fattispecie.
SANZIONI AMMINISTRATIVE - IN GENERE
In tema di rifiuti speciali, colui che agisce come intermediario nelle operazioni di recupero e smaltimento dell'olio esausto è tenuto, ai sensi dell'art. 11, comma 3, del d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, all'annotazione dei rifiuti nei registri di carico e scarico. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto che l'intermediario fosse tenuto ad annotare sul registro il quantitativo di olio esausto consegnato al vettore per lo smaltimento, a nulla rilevando che egli avesse formalmente cessato di gestire la propria attività di distributore di carburante).
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 05/02/1997 num. 22 art. 11 com. 3, Decreto Legisl. 05/02/1997 num. 22 art. 52 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)