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Sez. 2, Sentenza n. 24432 del 16/11/2006 (Rv. 593384 - 01)

SANZIONI AMMINISTRATIVE - DEPENALIZZAZIONE DI DELITTI E CONTRAVVENZIONI - IN GENERE | Rifiuti speciali e pericolosi - Omessa od incompleta tenuta del registro di carico e scarico - Applicazione delle sanzioni amministrative - Gestione abusiva dell'attività di smaltimento e recupero rifiuti - Rilevanza ai fini dell'esclusione della responsabilità - Esclusione.
Stato
decisa il 2006-11-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/593384-01

SANZIONI AMMINISTRATIVE - DEPENALIZZAZIONE DI DELITTI E CONTRAVVENZIONI - IN GENERE

In tema di disciplina dei rifiuti, il d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, ha mantenuto l'obbligo della tenuta ed aggiornamento del registro di carico e di scarico dei rifiuti pericolosi e speciali e l'obbligo di annotarvi le informazioni sulle caratteristiche qualitative e quantitative dei rifiuti, prevedendo, per la violazione di tali obblighi, una sanzione amministrativa anziché penale alla quale va incontro chiunque eserciti, anche in difetto della pur prescritta autorizzazione, operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti.(Fattispecie di omessa tenuta del registro di carico e scarico degli oli esausti da parte del gestore di uan discarica abusiva).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 05/02/1997 num. 22 art. 19, Decreto Legisl. 05/02/1997 num. 22 art. 52 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)