Sez. 2, Sentenza n. 19035 del 10/07/2008 (Rv. 604427 - 01)
PROPRIETÀ - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETÀ - RAPPORTI DI VICINATO - DISTANZE LEGALI - PER PIANTAGIONI DI ALBERI - A DISTANZA ILLEGALE - RECISIONE DI RAMI PROTESI E RADICI | Norme pubblicistiche a tutela del paesaggio - Norme del codice civile a protezione della proprietà individuale - Diversità di scopo - Effetto preclusivo delle norme a tutela del paesaggio sul taglio dei rami degli alberi - Esclusione.
PROPRIETÀ - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETÀ - RAPPORTI DI VICINATO - DISTANZE LEGALI - PER PIANTAGIONI DI ALBERI - A DISTANZA ILLEGALE - RECISIONE DI RAMI PROTESI E RADICI
Il diritto di pretendere la potatura dei rami degli alberi del vicino che si protendono sulla proprietà altrui, così come disciplinata dall'art. 896 cod. civ., non è limitato dalle norme pubblicistiche a tutela del paesaggio ed, in particolare, dal vincolo posto dall'art. 146 del d.lgs. n. 490 del 1999 in quanto tra i due ordini di norme non sussiste un nesso di specialità, essendo la disciplina codicistica rivolta alla tutela delle proprietà privata e quella pubblicistica alla protezione del patrimonio paesaggistico nel suo complesso.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 896 CORTE COST., Decreto Legisl. 29/10/1999 num. 490 art. 146
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)