Sez. 2, Sentenza n. 4361 del 27/03/2002 (Rv. 553308 - 01)
PROPRIETÀ - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETÀ - RAPPORTI DI VICINATO - DISTANZE LEGALI - PER PIANTAGIONI DI ALBERI - A DISTANZA ILLEGALE - RECISIONE DI RAMI PROTESI E RADICI | Diritto di far protendere i rami degli alberi del proprio fondo in quello confinante - Acquisto per usucapione - Esclusione.
PROPRIETÀ - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETÀ - RAPPORTI DI VICINATO - DISTANZE LEGALI - PER PIANTAGIONI DI ALBERI - A DISTANZA ILLEGALE - RECISIONE DI RAMI PROTESI E RADICI
Il diritto di fare protendere i rami degli alberi del proprio fondo in quello confinante non può essere acquistato per usucapione perché l'art. 896 cod. civ. implicitamente lo esclude, riconoscendo espressamente al proprietario del fondo sul quale i rami si protendono il potere di costringere il vicino a tagliarli in qualunque tempo.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 896 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)