Sez. 1, Sentenza n. 29226 del 13/07/2005 Ud. (dep. 02/08/2005) Rv. 232100 - 01
NOTIFICAZIONI (Cod. proc. pen. 1988) - ALL'IMPUTATO - decreto di irreperibilità (efficacia) | Decreto di irreperibilità emesso nel corso delle indagini - Notifica del decreto di citazione a giudizio - Nuovo decreto di irreperibilità - Necessità.
NOTIFICAZIONI (Cod. proc. pen. 1988) - ALL'IMPUTATO - decreto di irreperibilità (efficacia)
Il decreto di irreperibilità emesso nel corso delle indagini preliminari non vale ai fini della notificazione del decreto di citazione a giudizio, poichè la chiusura delle indagini (art. 160, comma primo, cod. proc. pen.) che segna il limite di efficacia del decreto di irreperibilità emesso nel corso di esse, coincide non già con la notificazione del decreto di citazione a giudizio ma con la sua emissione da parte del P.M.. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto che la notifica del decreto di citazione a giudizio sulla base del decreto di irreperibilità emesso nel corso delle indagini aveva determinato la nullità assoluta del giudizio, ed ha pertanto annullato la sentenza).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 160 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 552 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)