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Sez. 2, Sentenza n. 1518 del 21/02/1985 Cc. (dep. 20/04/1985) Rv. 168790 - 01

LIBERTÀ PERSONALE DELL'IMPUTATO - MANDATI E ORDINI - DI CATTURA O DI ARRESTO - OBBLIGATORI - IN GENERE - MISURE DISPOSTE IN LUOGO DELLA CUSTODIA IN CARCERE - CONCESSIONE A PERSONE IN CONDIZIONI DI SALUTE PARTICOLARMENTE GRAVI - VALUTAZIONE DELLO STATO DI MALATTIA PER STABILIRE SE ABBIA PRODOTTO L'ATTENUAZIONE DELLA CONSISTENZA OSTATIVA DELLE RAGIONI DI "PERICULUM LIBERTATIS" IN MODO CHE SIA POSSIBILE SODDISFARLE CON GLI ARRESTI DOMICILIARI EVENTUALMENTE INASPRITI AI SENSI DELL'ART. 254 QUATER, COMMA PRIMO, COD. PROC. PEN. - NECESSITÀ.*
Stato
decisa il 1985-02-21
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/168790-01

LIBERTÀ PERSONALE DELL'IMPUTATO - MANDATI E ORDINI - DI CATTURA O DI ARRESTO - OBBLIGATORI - IN GENERE - MISURE DISPOSTE IN LUOGO DELLA CUSTODIA IN CARCERE - CONCESSIONE A PERSONE IN CONDIZIONI DI SALUTE PARTICOLARMENTE GRAVI - VALUTAZIONE DELLO STATO DI MALATTIA PER STABILIRE SE ABBIA PRODOTTO L'ATTENUAZIONE DELLA CONSISTENZA OSTATIVA DELLE RAGIONI DI "PERICULUM LIBERTATIS" IN MODO CHE SIA POSSIBILE SODDISFARLE CON GLI ARRESTI DOMICILIARI EVENTUALMENTE INASPRITI AI SENSI DELL'ART. 254 QUATER, COMMA PRIMO, COD. PROC. PEN. - NECESSITÀ.*

Le condizioni di salute nell'ipotesi contemplata dall'art. 254 bis, comma terzo, cod. proc. pen. rappresentano un fattore che il giudice è tenuto a valutare per stabilire se lo stato di malattia del prevenuto (che deve pur sempre rivestire carattere di particolare gravità) abbia prodotto una attenuazione della consistenza ostativa delle ragioni di "periculum libertatis" ritenute sussistenti, in modo tale che le stesse possano venire egualmente soddisfatte con la meno gravosa misura degli arresti domiciliari, eventualmente inasprite con i limiti o divieti di comunicazione previsti dall'art. 254 quater comma primo cod. proc. pen. e con i conseguenti interventi di sorveglianza e di controllo da parte degli organi di polizia giudiziaria. (V mass n 166573; (V mass n 167050; (V mass n 163936).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 254 bis CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 254 quater

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)