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Sez. 2 - , Ordinanza n. 13359 del 16/05/2023 (Rv. 667953 - 01)

PROPRIETA' - ACQUISTO - A TITOLO ORIGINARIO - ACCESSIONE - ESCLUSIONE - OPERE DEL TERZO CON MATERIALI PROPRI - INDENNITA' AL COSTRUTTORE | Costruzioni sul fondo altrui fatte dal terzo con materiali propri - Mancato esercizio dello “ius tollendi” da parte del proprietario - Obbligo dell’indennizzo a favore del terzo - Determinazione del "quantum" - Onere della prova, a carico del terzo, dei fatti costitutivi del diritto all'indennizzo - Sufficienza - Attivazione dei poteri istruttori d’ufficio in capo al giudice - Necessità.
Stato
decisa il 2023-05-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/667953-01

PROPRIETA' - ACQUISTO - A TITOLO ORIGINARIO - ACCESSIONE - ESCLUSIONE - OPERE DEL TERZO CON MATERIALI PROPRI - INDENNITA' AL COSTRUTTORE

In tema di accessione, il proprietario che, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 936 c.c., non abbia chiesto, entro sei mesi dal giorno in cui ha avuto notizia dell'incorporazione, la rimozione delle

opere fatte sul suo fondo dal terzo con materiali propri, deve corrispondere a quest'ultimo l'indennizzo di cui all'art. 936, comma 2 c.c., senza che possa essere rigettata la domanda volta a conseguirlo per il solo fatto che il terzo non abbia pienamente provato il suo ammontare, essendo sufficiente la prova dei fatti costitutivi del diritto all'indennizzo per attivare, in capo al giudice, i poteri istruttori d'ufficio, quali la consulenza tecnica e il giuramento suppletorio, volti a determinarne il "quantum".

Cod. Civ. art. 936, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 191, Cod. Proc. Civ. art. 240

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)