Sez. 2, Sentenza n. 5420 del 08/03/2011 (Rv. 616769 - 01)
PROPRIETÀ - ACQUISTO - A TITOLO ORIGINARIO - ACCESSIONE - OPERE DEL TERZO CON MATERIALI PROPRI - INDENNITÀ AL COSTRUTTORE | Accessione - Esercizio del diritto di ritenzione da parte del proprietario del fondo - Obbligo di pagamento dell'indennità - Insorgenza automatica - Prova dei miglioramenti - Necessità - Esclusione.
PROPRIETÀ - ACQUISTO - A TITOLO ORIGINARIO - ACCESSIONE - OPERE DEL TERZO CON MATERIALI PROPRI - INDENNITÀ AL COSTRUTTORE
In tema di accessione, a norma dell'art. 936, secondo comma, cod. civ., ove il proprietario eserciti il diritto di ritenzione delle opere fatte dal terzo sul fondo, sorge automaticamente, a suo carico, l'obbligo di pagamento della relativa indennità, e ciò indipendentemente dalla prova degli esborsi per eventuali miglioramenti.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 936, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)