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Sez. 2, Sentenza n. 5420 del 08/03/2011 (Rv. 616769 - 01)

PROPRIETÀ - ACQUISTO - A TITOLO ORIGINARIO - ACCESSIONE - OPERE DEL TERZO CON MATERIALI PROPRI - INDENNITÀ AL COSTRUTTORE | Accessione - Esercizio del diritto di ritenzione da parte del proprietario del fondo - Obbligo di pagamento dell'indennità - Insorgenza automatica - Prova dei miglioramenti - Necessità - Esclusione.
Stato
decisa il 2011-03-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/616769-01

PROPRIETÀ - ACQUISTO - A TITOLO ORIGINARIO - ACCESSIONE - OPERE DEL TERZO CON MATERIALI PROPRI - INDENNITÀ AL COSTRUTTORE

In tema di accessione, a norma dell'art. 936, secondo comma, cod. civ., ove il proprietario eserciti il diritto di ritenzione delle opere fatte dal terzo sul fondo, sorge automaticamente, a suo carico, l'obbligo di pagamento della relativa indennità, e ciò indipendentemente dalla prova degli esborsi per eventuali miglioramenti.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 936, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)