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Sez. 1, Sentenza n. 3982 del 27/02/2004 (Rv. 570623 - 01)

SANZIONI AMMINISTRATIVE - PRINCIPI COMUNI - IN GENERE - AMBITO DI APPLICAZIONE | Illecito amministrativo - Principio di legalità - D.L., prevedente illecito amministrativo, decaduto per mancata conversione - Successiva clausola di salvezza in sede di legge di sanatoria dei rapporti giuridici sorti sulla base del D.L. non convertito - Effetti - Sanzionabilità da parte dell'Amministrazione dell'illecito commesso nel periodo di temporanea vigenza del D.L. - Sussistenza - Fattispecie.
Stato
decisa il 2004-02-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/570623-01

SANZIONI AMMINISTRATIVE - PRINCIPI COMUNI - IN GENERE - AMBITO DI APPLICAZIONE

La legge di sanatoria, nella forma della "clausola di salvezza", di tutti gli atti e i provvedimenti adottati, degli effetti prodottisi e dei rapporti giuridici sorti sulla base di un D.L. non convertito, con il quale sia stata introdotta "ex novo" nell'ordinamento una fattispecie di illecito amministrativo, costituisce fondamento idoneo alla sanzionabilità, da parte dell'Amministrazione, dell'illecito, che sia stato commesso durante la provvisoria vigenza del decreto stesso, atteso che detta sanatoria, con la quale il legislatore parlamentare esercita il potere eccezionale attribuitogli dall'art. 77, terzo comma, Cost., equivale sostanzialmente ad una conferma retroattiva dell'efficacia del D.L. medesimo, limitatamente al periodo di temporanea vigenza di esso ed alle situazioni giuridiche verificatesi nel periodo stesso. (Principio espresso con riferimento alla legge 23 dicembre 1996, n. 650, la quale - nel convertire il D.L. 23 ottobre 1996, n. 545 - ha, all'art. 1, comma quinto, convalidato gli atti e i provvedimenti adottati e fatto salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del D.L. 29 dicembre 1995, n. 558, e delle successive sue reiterazioni, compreso il D.L. 23 ottobre 1996, n. 544, concernenti i servizi audiotex e videotex; nella specie, l'illecito amministrativo - introdotto dal D.L. n. 558 del 1995 e dai successivi D.L. di reiterazione, anch'essi decaduti per decorrenza dei termini, n. 87 del 1996 e n. 222 del 1996 - consisteva nella mancata effettiva disattivazione, da parte della società concessionaria, del servizio audiotex nei confronti di un utente, nonostante quest'ultimo, in precedenza informato della disattivazione del predetto servizio, non avesse richiesto per iscritto di volerne fruire).

Riferimenti normativi: Costituzione art. 77, Legge 24/11/1981 num. 689 art. 1 CORTE COST., Legge 23/12/1996 num. 650 art. 1, Decreto Legge 29/12/1995 num. 558, Decreto Legge 26/02/1996 num. 87, Decreto Legge 26/04/1996 num. 222, Decreto Legge 23/10/1996 num. 544, Decreto Legge 23/10/1996 num. 545 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)