Sez. 1, Sentenza n. 4364 del 09/04/1992 (Rv. 476708 - 01)
Circolazione stradale - Sanzioni - In genere | Mancato inserimento del disco nel cronotachigrafo - Art. 7, comma primo, del d.l. n. 627 del 1986 - Violazione - Configurabilità ex art. 1, comma secondo, della legge n. 132 del 1987 - Questione di legittimità costituzionale di tale disposizione per contrasto con gli artt. 77, 23 e 25 della Cost. - Manifesta infondatezza.
Circolazione stradale - Sanzioni - In genere
Con riguardo ad infrazioni al codice della strada, la applicabilità della sanzione amministrativa per la violazione dell'art. 7, comma primo del d.l. 3 ottobre 1986 n. 627 (nella specie, per il mancato inserimento del disco nel cronotachigrafo), non è venuta meno a seguito della mancata conversione di tale decreto legge, atteso che il legislatore, nel convertire il successivo d.l. 6 febbraio 1987 n. 16 (contenente all'art. 8, comma secondo, una previsione analoga), ha fatto salvi, con l'art. 1, comma secondo, della legge 30 marzo 1987 n. 132, gli effetti prodotti dal decreto non convertito, (ultimo comma dell'art. 77 Cost.). La disposizione contenuta nel citato art. 1 manifestamente non si pone in contrasto né con l'art. 77 Cost., il cui ultimo comma conferisce al Parlamento il potere di regolare con legge i rapporti giuridici sorti in base ai decreti non convertiti; né con l'art. 23 Cost., che prevede una riserva di legge per la imposizione di prestazioni patrimoniali (quali sono le sanzioni amministrative pecuniarie), ma non esige anche l'irretroattività della legge impositiva della prestazione; né infine, con l'art. 25 Cost., nel cui ambito di operatività non rientrano le sanzioni amministrative, per le quali il principio di irretroattività, posto in generale dall'art. 1 della legge 24 novembre 1981 n. 689 (e riferibile sia al precetto che alla sanzione), è suscettibile di deroga da parte di una norma avente valore di legge, come è avvenuto con il citato art. 1 della legge di conversione n. 132 del 1987, con riguardo alla sola entità della sanzione, essendo l'illecito già previsto dall'art. 15 della legge 13 novembre 1978 n. 727. (V. Sent. n. 68/84, Corte Cost.).
Riferimenti normativi: Costituzione art. 23, Costituzione art. 25, Costituzione art. 77, Legge 13/11/1978 num. 727 art. 15, Legge 24/11/1981 num. 689 art. 1 CORTE COST., Decreto Legge 03/10/1986 num. 627 art. 7, Decreto Legge 06/02/1987 num. 16 art. 8, Legge 30/03/1987 num. 132 art. 1
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)