Sez. L - , Sentenza n. 431 del 10/01/2019 (Rv. 652561 - 01)
IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DI ENTI PUBBLICI IN GENERE - IN GENERE | Passaggio diretto di personale tra diverse pubbliche amministrazioni - Principi applicabili - Procedimento disciplinare iniziato dal nuovo datore di lavoro - Potere di sanzionare fatti precedenti la cessione - Sussistenza - Fondamento.
IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DI ENTI PUBBLICI IN GENERE - IN GENERE
In tema di rapporti di lavoro alle dipendenze di pubbliche amministrazioni, l'art. 30 del d.lgs. n. 165 del 2001, nel testo risultante dalle modifiche introdotte dall'art. 16, comma 1, della l. n. 246 del 2005, riconduce espressamente il passaggio diretto di personale da amministrazioni diverse alla fattispecie della cessione del contratto, di cui all'art. 1406 c.c., nella quale è inquadrabile anche il passaggio a seguito di procedura di mobilità volontaria; ne consegue che la nuova amministrazione datrice di lavoro subentra in tutte le posizioni attive e passive facenti capo alla amministrazione cedente, compreso il potere disciplinare relativo a fatti verificatisi in epoca precedente il trasferimento del lavoratore.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2112, Cod. Civ. art. 1406, Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 30, Legge 28/11/2005 num. 246 art. 16 com. 1
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)