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Sez. L - , Sentenza n. 10145 del 26/04/2018 (Rv. 648733 - 01)

IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - IN GENERE | Procedure di mobilità - Passaggio diretto dal Ministero dell'Istruzione al Ministero degli Affari Esteri ex art. 30 del d.lgs. n. 165 del 2001 - Natura - Retribuzione personale docente con assegno "ad personam" - Spettanza - Fondamento.
Stato
decisa il 2018-04-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/648733-01

IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - IN GENERE

In tema di pubblico impiego privatizzato, il "passaggio diretto" di cui all'art. 30 del d.lgs. n. 165 del 2001, nella sua formulazione originaria - modificata dall'art. 16 della l. n. 246 del 2005, avente natura di norma interpretativa e, quindi, non applicabile alle procedure di mobilità espletate antecedentemente alla sua entrata in vigore -, è riconducibile all'istituto civilistico della cessione del contratto, sicché è caratterizzato dalla conservazione dell'anzianità e dal mantenimento del trattamento economico goduto presso l'amministrazione di provenienza. Ne consegue che nel caso di passaggio diretto dal Ministero dell'Istruzione al Ministero degli Affari Esteri, avvenuto nella vigenza della predetta formulazione del citato art. 30, nella determinazione dell'assegno "ad personam", dovuto al dipendente, va inclusa la "retribuzione personale docente", in quanto compenso fisso e continuativo ai sensi dell'art. 7 del c.c.n.l. Comparto Scuola del 15 marzo 2001, senza che rilevi che tale compenso fosse finalizzato alla valorizzazione professionale della funzione docente.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 30, Legge 28/11/2005 num. 246 art. 16, Cod. Civ. art. 1406, Contr. Coll. 15/03/2001 art. 7

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)