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Sez. L, Sentenza n. 198 del 17/01/1989 (Rv. 461409 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - CAPACITÀ PROCESSUALE - QUALITÀ DI ORGANO DELLA PERSONA GIURIDICA RIVESTITA DALLA PERSONA FISICA MANDANTE AD LITEM - ONERE PROBATORIO DELLA PERSONA FISICA MEDESIMA - ESCLUSIONE - DEDUZIONE DELL'INESISTENZA DEL RAPPORTO ORGANICO - ONERE PROBATORIO DEL DEDUCENTE.*
Stato
decisa il 1989-01-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/461409-01

PROCEDIMENTO CIVILE - CAPACITÀ PROCESSUALE - QUALITÀ DI ORGANO DELLA PERSONA GIURIDICA RIVESTITA DALLA PERSONA FISICA MANDANTE AD LITEM - ONERE PROBATORIO DELLA PERSONA FISICA MEDESIMA - ESCLUSIONE - DEDUZIONE DELL'INESISTENZA DEL RAPPORTO ORGANICO - ONERE PROBATORIO DEL DEDUCENTE.*

Qualora sia parte del processo una persona giuridica, la persona fisica che ha conferito il mandato al difensore nella qualità di organo di detta parte, non ha l'Onere di dimostrare tale veste, mentre l'eventuale inesistenza di tale rapporto organico, che è presunto, deve essere provata da chi l'eccepisce. (Conf 1405/84, mass n 433498).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 73

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)