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Sez. L, Sentenza n. 279 del 15/01/1996 (Rv. 495406 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - CAPACITÀ PROCESSUALE - AUTORIZZAZIONE AD AGIRE E CONTRADDIRE - SOCIETÀ ED ALTRI ENTI | Qualità di organo della persona giuridica rivestita dalla persona fisica mandante "ad litem" - Onere probatorio della persona fisica medesima - Esclusione - Deduzione dell'inesistenza della suddetta qualità - Onere probatorio del deducente - Sussistenza.
Stato
decisa il 1996-01-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/495406-01

PROCEDIMENTO CIVILE - CAPACITÀ PROCESSUALE - AUTORIZZAZIONE AD AGIRE E CONTRADDIRE - SOCIETÀ ED ALTRI ENTI

La persona fisica che, nella sua qualità di organo della persona giuridica, ha conferito il mandato al difensore, non ha l'onere di dimostrare tale sua qualità, spettando invece alla parte che contesta la sussistenza di detta qualità fornire la relativa prova negativa.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 75 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)