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Sez. L, Sentenza n. 30435 del 26/11/2024 (Rv. 673015-01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - CATEGORIE | Determinazione dei premi dovuti all'INAILSistema tariffario - Caratteristiche delle mansioni svolte - Rilevanza - Stabilizzazione con contratti di lavoro subordinato di rapporti di associazione in partecipazione - Art. 7-bis d.l. n. 76 del 2013 - Estinzione di pretese contributive, assicurative e per sanzioni conseguenti alle contestazioni connesse a tali rapporti - Irrilevanza.
Stato
decisa il 2024-11-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/673015-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - CATEGORIE

In tema di determinazione dei premi dovuti all'INAIL, la stabilizzazione con contratti di lavoro subordinato di rapporti di associazione in partecipazione avvenuta ai sensi dell'art. 7-bis, comma 7, del d.l. n. 76 del 2013, conv. con modif. dalla l. 99 del 2013, pur comportando l'estinzione delle pretese contributive, assicurative e per sanzioni conseguenti alle contestazioni connesse a tali rapporti, non è rilevante ai fini della tariffazione assicurativa corrispondente ad una determinata classe di rischio assicurato dall'INAIL, che è questione attinente al profilo delle mansioni svolte dalle posizioni lavorative stabilizzate e non al precedente inquadramento del rapporto.

Decreto Legge 28/06/2013 num. 76 art. 7 bis, Legge 09/08/2013 num. 99 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)