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Sez. L, Ordinanza n. 33058 del 18/12/2024 (Rv. 673305-01)

ASSOCIAZIONE IN PARTECIPAZIONE - IN GENERE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) | Art. 2549, comma 2, c.c., nel testo introdotto dall'art. 1, comma 28, l. n. 92 del 2012 - Limite di tre associati in partecipazione - Superamento - Conseguenze - Trasformazione in rapporto di lavoro subordinato - Verifica del superamento del limite - Riferimento all'unità produttiva - Esclusione – Riferimento a ciascun affare o attività produttiva dell'impresa - Sussistenza - Ragioni. LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - IN GENERE - In genere.
Stato
decisa il 2024-12-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/673305-01

ASSOCIAZIONE IN PARTECIPAZIONE - IN GENERE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI)

In tema di trasformazione dei rapporti di associazione in partecipazione in rapporti di lavoro subordinato, l'art. 2549, comma 2, c.c., nel testo introdotto dall'art. 1, comma 28, l. n. 92 del 2012 e vigente ratione temporis, si interpreta nel senso che il limite di tre associati in partecipazione - il superamento del quale comporta la trasformazione di tutti i rapporti di associazione in rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato - va riferito non alla singola unità produttiva in cui è eventualmente articolata l'attività, ma a ciascun affare o a ciascuna delle attività produttive proprie dell'impresa, indipendentemente dal fatto che ognuna di esse è,

a sua volta, articolata in una pluralità di unità produttive, e ciò in ragione dell'interpretazione letterale dell'espressione "medesima attività" utilizzata dal legislatore.

Cod. Civ. art. 2549 com. 2, Legge 28/06/2012 num. 92 art. 1 com. 28 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)