Sez. 1, Sentenza n. 2834 del 22/04/1986 (Rv. 445872 - 01)
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - SVALUTAZIONE MONETARIA - INTERESSI SULLA SOMMA RIVALUTATA - DECORRENZA.*
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - SVALUTAZIONE MONETARIA - INTERESSI SULLA SOMMA RIVALUTATA - DECORRENZA.*
Nelle obbligazioni pecuniarie, quale l'indennità di espropriazione, gli interessi accordati al creditore dall'art. 1224 primo comma cod. civ. hanno funzione risarcitoria, configurando il ristoro in misura forfettaria, predeterminata dalla norma, del pregiudizio subito a causa della mancata disponibilità della somma dovuta. Pertanto, qualora, in relazione alla domanda del creditore di riconoscimento del maggior danno, ai sensi del secondo comma del medesimo art. 1224 cod. civ., si provveda all'integrale rivalutazione del credito, secondo gli indici del deprezzamento della moneta, tale rivalutazione, coprendo l'intera area dei danni subiti dal creditore stesso fino alla data della liquidazione, non può cumularsi con gli interessi legali dal giorno della mora, con l'ulteriore conseguenza che gli interessi medesimi, sulla somma rivalutata, possono essere accordati solo a partire dalla suddetta liquidazione.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1224 CORTE COST., Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 39
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)