Sez. 4, Sentenza n. 38154 del 05/06/2009 Ud. (dep. 29/09/2009) Rv. 245782 - 01
RESPONSABILE CIVILE - IN GENERE | Federazione italiana gioco calcio (F.I.G.C.) - Idoneità psicofisica di un atleta tesserato attestata da medico esterno - Morte del calciatore per omessa diagnosi di patologia ad alto rischio - Responsabilità civile - Culpa in vigilando - Sussistenza.
RESPONSABILE CIVILE - IN GENERE
In tema di omicidio colposo, l'omessa effettuazione, per culpa in vigilando, della verifica della effettiva idoneità psicofisica di un calciatore tesserato, portatore di patologia congenita che lo esponeva ad alto rischio di morte, rende legittimo il riconoscimento della legittimazione passiva della F.I.G.C. a rispondere civilmente dei danni provocati per colpa professionale dal medico sportivo esterno che ne abbia attestato l'idoneità alla pratica sportiva agonistica.
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 589 CORTE COST. PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 83 CORTE COST., DM Sanità 22/10/1982, DM Sanità 13/03/1995, Legge 23/03/1981 num. 91 art. 7
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)