Sez. 4, Sentenza n. 9160 del 31/01/2018 Ud. (dep. 28/02/2018) Rv. 272534 - 01
REATO - ELEMENTO SOGGETTIVO - COLPA - IN GENERE | Arbitro di calcio - Posizione di garanzia in ordine all'incolumità fisica di calciatori e guardialinee - Lesioni derivanti dalle condizioni del terreno di gioco - Esclusione - Ragioni - Fattispecie.
REATO - ELEMENTO SOGGETTIVO - COLPA - IN GENERE
L'arbitro di una partita di calcio non è titolare di una posizione di garanzia in ordine all'incolumità fisica dei calciatori e dei guardalinee per le lesioni derivanti dalle condizioni del terreno di gioco in quanto gli artt. 60 e 64 delle Norme organizzative interne della Federazione Italiana Giuoco Calcio, che attribuiscono all'arbitro la facoltà di disporre la sospensione o il rinvio della partita, si riferiscono soltanto alla valutazione circa la possibilità di disputare la partita a causa degli eventi atmosferici o di ragioni di ordine pubblico che possano ostacolare o impedire il regolare svolgimento del gioco. (Fattispecie nella quale la S.C. ha escluso la responsabilità dell'arbitro per le lesioni patite da un calciatore a causa di un avvallamento del terreno di gioco nascosto da una pozzanghera di acqua piovana).
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 40, Cod. Pen. art. 43 CORTE COST., Cod. Pen. art. 590 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2050 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)