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Sez. U, Sentenza n. 12259 del 16/11/1992 (Rv. 479545 - 01)

Giurisdizione civile - Giurisdizione ordinaria e amministrativa - Impiego pubblico - Enti pubblici | Rapporti di lavoro a termine con l'Accademia Nazionale di S. Cecilia - Legittimità - Controversie - Devoluzione alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo - Mancanza d'un formale atto di nomina - Irrilevanza - Possibili prestazioni di lavoratori stranieri - Influenza - Esclusione.
Stato
decisa il 1992-11-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/479545-01

Giurisdizione civile - Giurisdizione ordinaria e amministrativa - Impiego pubblico - Enti pubblici

La controversia concernente la legittimità di rapporti di lavoro a termine alle dipendenze dell'Accademia Nazionale di S. Cecilia è devoluta, siccome relativa a rapporto di pubblico impiego, alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, attesa (anche dopo l'avvento della normativa di cui al D.L. 11 settembre 1987 n. 374, convertito con legge n. 450 del 1987) la natura di ente pubblico non economico propria degli enti lirici e delle istituzioni concertistiche (come l'Accademia predetta) ad essi assimilate (art. 6 legge 14 agosto 1967 n. 800) e tenuto conto che la configurabilità del rapporto di pubblico impiego, nel caso di lavoratore inserito nella struttura pubblica dell'ente per esigenze non meramente occasionali ancorché temporanee, non è esclusa dalla mancanza di un formale atto di nomina e - con riguardo a prestazioni alle dipendenze degli enti predetti - non trova ostacolo neppure nel rilievo che tali prestazioni possano essere rese anche da lavoratori stranieri (legge 8 gennaio 1979 n. 8 e d.P.R. 21 gennaio 1981 n. 179).

Riferimenti normativi: Legge 14/08/1967 num. 800 art. 6, Legge 06/12/1971 num. 1034 art. 7 CORTE COST., Legge 08/01/1979 num. 8, DPR 21/01/1981 num. 179, Decreto Legge 11/09/1987 num. 374 art. 3, Legge 29/10/1987 num. 450

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)