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Sez. 3, Sentenza n. 5275 del 11/05/1991 (Rv. 472109 - 01)

Contratti agrari - Impresa familiare coltivatrice - In genere | Affitto di fondo rustico insorto prima della legge n. 203 del 1982 - Messa a disposizione del bene per la propria impresa familiare da parte del concessionario - Sopravvenienza di detta legge - Coevo ingresso della famiglia coltivatrice nel contratto.
Stato
decisa il 1991-05-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/472109-01

Contratti agrari - Impresa familiare coltivatrice - In genere

Con riguardo ad affitto di fondo rustico, che sia insorto prima della data di entrata in vigore della legge 3 maggio 1982 n. 203, e che sia caratterizzato dal fatto che il concessionario abbia posto il bene a disposizione della propria impresa familiare coltivatrice, la sopravvenienza di quella legge comporta, alla stregua della sua immediata operatività nei rapporti in corso (art. 53), l'applicazione dell'art. 48 della legge stessa, con la conseguenza che il contratto, a far tempo da detta data, deve intendersi corrente con la famiglia coltivatrice, ai sensi ed agli effetti di tale norma.

Riferimenti normativi: Legge 03/05/1982 num. 203 art. 48, Legge 03/05/1982 num. 203 art. 53

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)