Sez. 3, Sentenza n. 18655 del 05/12/2003 (Rv. 568703 - 01)
CONTRATTI AGRARI - IMPRESA FAMILIARE COLTIVATRICE - IN GENERE | Contratto di affitto di fondo rustico stipulato tra concedente e concessionario - Concessionario fornente il fondo a disposizione dell'impresa familiare - Sopravvenienza della legge n. 203 del 1982 - Conseguenze - Ingresso della famiglia coltivatrice nel contratto, in luogo del concessionario.
CONTRATTI AGRARI - IMPRESA FAMILIARE COLTIVATRICE - IN GENERE
In tema di contratti agrari, a far tempo dall'entrata in vigore dell'art. 48 della legge n.203 del 1982, che, in virtù del disposto del successivo articolo 53, è immediatamente applicabile anche ai contratti in corso, il contratto di affitto di fondo rustico, ove il concessionario abbia posto il fondo a disposizione dell'impresa familiare, deve ritenersi corrente non tra il concedente e l'originario concessionario, ma tra il primo e la famiglia coltivatrice del secondo.
Riferimenti normativi: Legge 03/05/1982 num. 203 art. 48, Legge 03/05/1982 num. 203 art. 53
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)