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Sez. 2, Sentenza n. 23862 del 15/11/2011 (Rv. 620010 - 01)

IGIENE E SANITÀ PUBBLICA - SANITÀ DELL'AMBIENTE - IN GENERE | Rifiuti - Comune gestore di impianto di una discarica - Obbligo di tenuta del registro di cui all'art. 12 d.lgs. n. 22 del 1997 - Sussistenza - Fondamento.
Stato
decisa il 2011-11-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/620010-01

IGIENE E SANITÀ PUBBLICA - SANITÀ DELL'AMBIENTE - IN GENERE

In tema di disciplina dei rifiuti, anche un'amministrazione comunale, in relazione alla titolarità e gestione di una discarica, è soggetta all'obbligo della tenuta del registro di carico e scarico di cui all'art. 12 del d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, come confermato pure dal comma 6-bis del medesimo art. 12 (introdotto dall'art. 23 della legge 31 luglio 2002, n. 179), che esonera dal detto obbligo solo alcune categorie di consorzi e non anche i comuni.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 05/02/1997 num. 22 art. 11, Decreto Legisl. 05/02/1997 num. 22 art. 12, Legge 31/07/2002 num. 179 art. 23

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)