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Sez. 1, Sentenza n. 16719 del 20/07/2006 (Rv. 592465 - 01)

IGIENE E SANITÀ PUBBLICA - SANITÀ DELL'AMBIENTE - IN GENERE | Rifiuti - Comune gestore di impianto di depurazione delle acque - Obbligo di tenuta del registro di cui all'art. 12 d.lgs. n. 22 del 1997 - Sussistenza.
Stato
decisa il 2006-07-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/592465-01

IGIENE E SANITÀ PUBBLICA - SANITÀ DELL'AMBIENTE - IN GENERE

Anche un'amministrazione comunale, in relazione alla titolarità e gestione di un depuratore delle acque reflue urbane, rientranti nella previsione di cui all'art. 7, terzo comma, lett. g), d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, sulla disciplina dei rifiuti, è soggetta all'obbligo della tenuta del registro di carico e scarico di cui all'art. 12 d.lgs. cit., come confermato anche dal comma 6 - bis del medesimo art. 12 (introdotto dall'art. 23 della legge 31 luglio 2002, n. 179), che esonera dal detto obbligo solo alcune categorie di consorzi e non anche i comuni.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 05/02/1997 num. 22 art. 7 CORTE COST., Decreto Legisl. 05/02/1997 num. 22 art. 12, Legge 31/07/2002 num. 179 art. 23

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)