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Sez. L, Sentenza n. 2248 del 02/06/1977 (Rv. 385970 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITA - DI TRASFERTA EMISSIONE (KILOMETRAGGIO) - SPETTANZA - CONDIZIONI - LAVORATORE EDILE - SPOSTAMENTO DEL CANTIERE - SPETTANZA DELL'INDENNITA - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1977-06-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/385970-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITA - DI TRASFERTA EMISSIONE (KILOMETRAGGIO) - SPETTANZA - CONDIZIONI - LAVORATORE EDILE - SPOSTAMENTO DEL CANTIERE - SPETTANZA DELL'INDENNITA - ESCLUSIONE.*

Qualora il posto normale ed ordinario di lavoro e il cantiere edile, e questo debba spostarsi da una localita all'altra (nella specie, per opere di costruzione e manutenzione di strade statali e provinciali), non e configurabile un diritto del dipendente all'indennita di missione e trasferta per effetto di detti spostamenti, anche se la Sede dell'azienda e lontana dal cantiere medesimo, perche tale indennita trova presupposto e giustificazione in temporanei allontanamenti dal normale posto di lavoro, e nella conseguente maggiore onerosita delle relative prestazioni. (V 2586/69, mass n 342182).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2108 CORTE COST., Contr. Coll. 25/11/1966 num. 24

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)