Sez. L, Sentenza n. 43 del 05/01/1984 (Rv. 432301 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITÀ - DI TRASFERTA - TRASFERTA - CONFIGURABILITÀ - CONDIZIONI - RIMBORSO DELLE SPESE DI VITTO E ALLOGGIO IN CASO DI TRASFERTA - ASSOGGETTAMENTO A CONTRIBUZIONE PREVIDENZIALE - ESCLUSIONE.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITÀ - DI TRASFERTA - TRASFERTA - CONFIGURABILITÀ - CONDIZIONI - RIMBORSO DELLE SPESE DI VITTO E ALLOGGIO IN CASO DI TRASFERTA - ASSOGGETTAMENTO A CONTRIBUZIONE PREVIDENZIALE - ESCLUSIONE.*
Il caso della "trasferta" del lavoratore, in relazione al quale il rimborso delle spese di vitto e alloggio da parte del datore di lavoro ha finalità restitutoria e, pertanto, non è soggetto a contribuzione previdenziale a norma dell'art. 12 della legge n. 153 del 1969, è ipotizzabile solo nei confronti dei dipendenti assunti per prestare abituale servizio presso la Sede dell'azienda (o un suo stabilimento), sicché non è configurabile quando - per il particolare oggetto della prestazione, richiedente al dipendente di operare normalmente all'esterno (ad es., piazzista o propagandista medico), o per l'Obbligo contrattualmente assunto dal suddetto di trasferirsi continuamente in cantieri, ubicati in località diverse, determinabili unicamente sulla base delle opere da eseguire - diventi normale la mobilità del lavoratore. (V 2912/82, mass n 420803; (V 1716/78, mass n 391127; (V 2248/77, mass n 385970).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2099 CORTE COST., Legge 30/04/1969 num. 153 art. 12 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)