Sez. 5 - , Ordinanza n. 10308 del 20/04/2021 (Rv. 661219 - 01)
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI IMPRESA - DETERMINAZIONE DEL REDDITO - DETRAZIONI - IN GENERE | Compenso a membro di consiglio di amministrazione di società di capitali - Deducibilità - Rapporto di lavoro subordinato - Compatibilità - Prova della subordinazione - Necessità - Contenuto.
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI IMPRESA - DETERMINAZIONE DEL REDDITO - DETRAZIONI - IN GENERE
In tema di determinazione del reddito d'impresa, ed ai fini della deducibilità delle spese per prestazioni di lavoro dipendente, è onere del contribuente fornire la prova della sussistenza del vincolo della subordinazione. In particolare, è onere della società di capitali, che intenda includere tra i costi deducibili del personale la retribuzione corrisposta al membro del consiglio di amministrazione, fornire la prova dell'assoggettamento di quest'ultimo, nonostante la carica sociale, al potere direttivo, di controllo e disciplinare dell'organo di amministrazione nel suo complesso.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2049, DPR 22/12/1986 num. 917 art. 49, DPR 22/12/1986 num. 917 art. 95, DPR 22/12/1986 num. 917 art. 109
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)