Sez. 5, Sentenza n. 22403 del 22/10/2014 (Rv. 632692 - 01)
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI IMPRESA - DETERMINAZIONE DEL REDDITO - DETRAZIONI - IN GENERE | Deducibilità delle spese per prestazioni di lavoro dipendente - Sussistenza della subordinazione - Necessità - Onere della prova a carico del contribuente - Fattispecie in tema di rapporto di lavoro instaurato fra una società di capitali contribuente e un membro del suo consiglio di amministrazione.
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI IMPRESA - DETERMINAZIONE DEL REDDITO - DETRAZIONI - IN GENERE
In tema di determinazione del reddito d'impresa, ed ai fini della deducibilità delle spese per prestazioni di lavoro dipendente, è onere del contribuente fornire la prova della sussistenza del vincolo della subordinazione. In particolare, è onere della società di capitali, che intenda includere tra i costi deducibili del personale la retribuzione corrisposta, in qualità di dirigente, al membro del consiglio di amministrazione, fornire la prova dell'assoggettamento di quest'ultimo al potere direttivo, di controllo e disciplinare dell'organo di amministrazione nel suo complesso, al fine di escludere che la prestazione fosse svolta in modo autonomo, senza che ricorresse un effettivo rapporto di lavoro subordinato.
Riferimenti normativi: DPR 22/12/1986 num. 917 art. 49, DPR 22/12/1986 num. 917 art. 95, DPR 22/12/1986 num. 917 art. 109, Cod. Civ. art. 2094
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)