Sez. 2, Sentenza n. 974 del 12/05/1962 (Rv. 251602 - 01)
PREVIDENZA E ASSISTENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - PRESCRIZIONE - DEI CONTRIBUTI ASSICURATIVI - PER GLI ASSEGNI FAMILIARI - OBBLIGAZIONE DEL DATORE DI LAVORO - PRESCRIZIONE - DECORRENZA - MANCATA CONOSCENZA DA PARTE DELL'INPS DEL FATTO COSTITUTIVO DELL'OBBLIGAZIONE DEL DATORE DI LAVORO - IMPEDIMENTO DI DIRITTI - MANCANZA.*
PREVIDENZA E ASSISTENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - PRESCRIZIONE - DEI CONTRIBUTI ASSICURATIVI - PER GLI ASSEGNI FAMILIARI - OBBLIGAZIONE DEL DATORE DI LAVORO - PRESCRIZIONE - DECORRENZA - MANCATA CONOSCENZA DA PARTE DELL'INPS DEL FATTO COSTITUTIVO DELL'OBBLIGAZIONE DEL DATORE DI LAVORO - IMPEDIMENTO DI DIRITTI - MANCANZA.*
Il principio contra non valentem agere non currit praescriptio, cui si ispira l'art 2935 cod civ, non ha una portata assoluta e generale, giacche l'impossibilita di agire cui la legge attribuisce Rilevanza, quale causa che osta al decorso del termine di prescrizione, e solo quella che deriva da impedimenti previsti dalla legge, e non abbraccia l'ignoranza in cui versi il titolare del diritto in ordine alla sussistenza di esso, trattandosi, di regola, e salvo quanto disposto dall'art 2941 n 8 cod civ, di un impedimento che rientra tra quelli di mero fatto. Ne la mancata conoscenza da parte dell' istituto di previdenza sociale del fatto costitutivo dell'obbligazione del datore di lavoro di versare all' istituto i contributi per gli assegni familiari e configurata dalla legge speciale come un impedimento di dirittò il dovere della presentazione della denuncia ha carattere strumentale rispetto all'Obbligo del pagamento di contributi, sia perche, essendo presidiato da sanzioni penali, mira a favorirne l'adempimento, sia perche incide sulle concrete modalita di questo, attraverso il meccanismo del conguaglio tra contributi dovuti ed assegni anticipati, ma non condiziona l'esistenza, la liquidita ed esigibilita dell'Obbligo contributivo, il quale de iure puo esser fatto valere dall' istituto anche nel caso di mancata denuncia. (V 779/49, 347/47, 332/46).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2935 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2941 CORTE COST., Legge 30/05/1955 num. 794 art. 43
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)