diritto.io

Sez. 2, Sentenza n. 5682 del 19/11/1985 (Rv. 442875 - 01)

PRESCRIZIONE CIVILE - DECORRENZA - IMPEDIMENTI LEGALI - RILEVANZA - IGNORANZA DEL TITOLARE DEL DIRITTO - INFLUENZA - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1985-11-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/442875-01

PRESCRIZIONE CIVILE - DECORRENZA - IMPEDIMENTI LEGALI - RILEVANZA - IGNORANZA DEL TITOLARE DEL DIRITTO - INFLUENZA - ESCLUSIONE.*

L'art. 2935 cod. civ., il quale stabilisce che la prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere, considera causa che osta al decorso del termine di prescrizione solo quella che deriva da impedimenti legali e non anche l'ignoranza in cui versi il titolare del diritto. (V 974/62, mass n 251602).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2935 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)