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Sez. U, Sentenza n. 3967 del 26/04/1994 (Rv. 486368 - 01)

Giustizia amministrativa - Obbligo della Pubblica Amministrazione di conformarsi al giudicato - Giudicato ordinario - Ricorso al Consiglio di Stato - Procedimento | Questione di inammissibilità del giudizio di ottemperanza - Attinenza al merito della controversia e non alla giurisdizione - Deducibilità in sede di ricorso per cassazione ex art. 111 Cost. e 362 cod. proc. civ. - Esclusione.
Stato
decisa il 1994-04-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/486368-01

Giustizia amministrativa - Obbligo della Pubblica Amministrazione di conformarsi al giudicato - Giudicato ordinario - Ricorso al Consiglio di Stato - Procedimento

La questione relativa alla pretesa inammissibilità del giudizio di ottemperanza, svoltosi davanti al giudice amministrativo per ottenere che venga portata ad esecuzione una sentenza, pronunziata del giudice ordinario, di condanna dell'Amministrazione Pubblica al pagamento di una somma di denaro, attiene al merito della controversia e non alla giurisdizione, con la conseguenza che non può essere fatta valere in sede di ricorso per cassazione ex artt. 111 Cost. e 362 cod. proc. civ., avverso la decisione conclusiva del giudizio suddetto.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 111, Cod. Proc. Civ. art. 361

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)