Sez. U, Sentenza n. 4572 del 06/05/1998 (Rv. 515155 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - PRINCIPI COSTITUZIONALI - RICORSO PER CASSAZIONE CONTRO DECISIONI DEI GIUDICI AMMINISTRATIVI - IN GENERE | Decisione emessa in esito a giudizio di ottemperanza - Censura relativa alla interpretazione del giudicato ineseguito - Deduzione con ricorso per Cassazione ex art. 362 cod. proc. civ. - Inammissibilità.
GIURISDIZIONE CIVILE - PRINCIPI COSTITUZIONALI - RICORSO PER CASSAZIONE CONTRO DECISIONI DEI GIUDICI AMMINISTRATIVI - IN GENERE
Il giudice amministrativo, in sede di giudizio di ottemperanza, non può prescindere, in vista della esatta realizzazione dello scopo del procedimento, dalla previa ricognizione del contenuto precettivo del giudicato ineseguito, anche in relazione alla sua efficacia nel tempo e ai rapporti con le discipline sopravvenute; è pertanto inammissibile il ricorso per cassazione, proposto ai sensi dell'art. 362 cod. proc. civ. avverso la decisione emessa in esito al giudizio di ottemperanza, col quale si deduca, sotto il profilo della carenza di giurisdizione, l'inesattezza dell'interpretazione del giudicato e dell'individuazione dei principi che ne governano i limiti oggettivi e temporali di efficacia, risolvendosi tali deduzioni nella prospettazione di una questione di merito che non investe i limiti esterni delle attribuzioni giurisdizionali del giudice amministrativo.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 362 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)