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Sez. L, Sentenza n. 16032 del 17/08/2004 (Rv. 575769 - 01)

LAVORO - LAVORO NELLE IMPRESE ESERCITATE DA ENTI PUBBLICI - ENTI PUBBLICI ECONOMICI | Regolamenti del personale - Natura contrattuale - Conseguenze - Modifica degli stessi ad opera di successivi accordi, anche peggiorativi - Ammissibilità - Limiti.
Stato
decisa il 2004-08-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/575769-01

LAVORO - LAVORO NELLE IMPRESE ESERCITATE DA ENTI PUBBLICI - ENTI PUBBLICI ECONOMICI

I regolamenti del personale degli enti pubblici economici, anche se assumono la forma di atti unilaterali, hanno natura contrattuale in quanto all'atto unilaterale è sottesa la contrattazione collettiva; ne consegue che legittimamente essi possono essere modificati ad opera di successivi accordi aziendali, anche peggiorativi rispetto ai primi e il concorso tra discipline va risolto nel senso che la connotazione di specialità che accomuna il regolamento aziendale alla contrattazione collettiva aziendale rende quest'ultima idonea a porre una nuova disciplina, derogatoria di quella già contemplata dal regolamento. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto logicamente e sufficientemente motivata la decisione di merito che aveva ritenuto applicabile ai dipendenti dell'AMAN - attuale ARIN - la contrattazione collettiva per i dipendenti delle aziende municipalizzate degli acquedotti piuttosto che il regolamento organico dell'Acquedotto di Napoli del 22 settembre 1945).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)