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Sez. L, Sentenza n. 4517 del 12/07/1986 (Rv. 447266 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - IN GENERE - RAPPORTI TRA CONTRATTI COLLETTIVI NAZIONALI E CONTRATTI LOCALI.*
Stato
decisa il 1986-07-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/447266-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - IN GENERE - RAPPORTI TRA CONTRATTI COLLETTIVI NAZIONALI E CONTRATTI LOCALI.*

Il concorso tra la disciplina dettata dal contratto collettivo nazionale e quella prevista da un contratto collettivo di carattere territorialmente più circoscritto (regionale, provinciale, aziendale) va individuato non già in base al principio di gerarchia (secondo cui prevale la normativa di livello superiore), né secondo il principio del favore del lavoratore (secondo cui il contratto di livello inferiore può introdurre una disciplina soltanto migliorativa di quella di livello superiore), né secondo il principio della sopravvenienza (secondo cui prevale, sempre e comunque, il contratto collettivo più recente), bensì secondo il criterio di Competenza e di specialità nel rispetto del principio di autonomia talché la fonte collettiva più prossima agli interessi disciplinati è - nei limiti della normativa inderogabile di legge - prevalente sulle altre consimili, anche se di livello superiore, nel rispetto però dei criteri fondamentali ispiratori di queste ultime che però non escludono differenziazioni giustificate da situazioni locali o particolari, quali una diversa qualità o quantità di lavoro o peculiarità di singoli settori. (V 1445/86, mass n 444840; (V 4819/85, mass n 442227).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2077

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)