Sez. 3, Sentenza n. 435 del 17/03/1967 Ud. (dep. 27/05/1967) Rv. 104332 - 01
REATI CONTRO LA MORALITA PUBBLICA E IL BUON COSTUME - PROSTITUZIONE - SFRUTTAMENTO - PRESTAZIONI FATTE ALLA PROSTITUTA - SPROPORZIONE DEL COMPENSO - SUSSISTENZA DEL REATO DI SFRUTTAMENTO.*
REATI CONTRO LA MORALITA PUBBLICA E IL BUON COSTUME - PROSTITUZIONE - SFRUTTAMENTO - PRESTAZIONI FATTE ALLA PROSTITUTA - SPROPORZIONE DEL COMPENSO - SUSSISTENZA DEL REATO DI SFRUTTAMENTO.*
E ipotizzabile il delitto di sfruttamento di prostitute quando l'agente, che effettui prestazioni (come vitto, alloggio eccetera) a favore della prostituta, percepisca guadagni, provenienti dalla prostituzione della donna, in misura eccessiva, sproporzionata, rispetto alla controprestazione eseguita, si da doverne inferire che il lucro ricavato sia ingiustificato e conseguenza del riprovevole abuso fatto per depauperare la donna dei proventi che la stessa ritrae dal mercimonio del proprio corpo. (Conf 103561, anno 1967, 100113, anno 1966' V 100140, anno 1966).*
Riferimenti normativi: Legge 20/02/1958 num. 75 art. 3 com. 8 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)